| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT |
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DECRETO 27 febbraio 2009 |
| Proroga del termine di cui
all'articolo 18 del decreto 16 aprile 2008 «Assicurazione obbligatoria
per gli sportivi». (GU n. 66 del
20-3-2009 ) |
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
con delega allo sport
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali»;
Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni in
materia di assicurazione degli sportivi»;
Visto il decreto in data 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili
e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con cui, in
attuazione dell'art. 51, comma 2-bis della legge n. 289/2002, sono state
determinate le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione
obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle
prestazioni ed i relativi premi assicurativi;
Visto, in particolare, l'art. 18 del decreto 16 aprile 2008, nel quale e'
dettata una disciplina transitoria secondo la quale i soggetti obbligati devono
adeguare i rapporti assicurativi in essere alle disposizioni introdotte entro il
31 marzo 2009;
Vista l'ordinanza del 5 novembre 2008 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione I, nel ricorso proposto dalla Federazione
Italiana Gioco Calcio (FIGC) e dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) per
l'annullamento del decreto 16 aprile 2008, con cui e' sospesa l'esecuzione delle
norme di cui agli artt. 14 e 15 e fissata per la discussione del merito
l'udienza dell'11 febbraio 2009;
Vista la nota della Lega Nazionale Dilettanti (LND) del 23 gennaio 2009, con la
quale e' richiesta una sospensione del termine di cui all'art. 18, al fine di
addivenire ad una riforma del decreto menzionato;
Vista la nota del Presidente del CONI del 28 gennaio 2009, con la quale si
rappresentano le istanze delle Federazioni Nazionali Sportive di pervenire ad
una modifica del decreto 16 aprile 2008, disponendo nelle more un differimento
del termine previsto dall'art. 18, di adeguamento alla disciplina introdotta,
anche in considerazione della pendenza del giudizio dinnanzi il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio;
Considerato, inoltre, che la norma in questione solleva dubbi interpretativi
sulle modalita' con le quali i soggetti obbligati devono adeguarsi alle nuove
condizioni contrattuali, attraverso una modifica dei rapporti contrattuali in
corso o nuove stipulazioni previo esperimento delle procedure competitive
previste dall'art. 14 del decreto 16 aprile 2008, la cui efficacia e' stata
peraltro sospesa dall'ordinanza TAR del 5 novembre 2008;
Ritenuto opportuno disporre un prolungamento del termine previsto dalla
disposizione surrichiamata, atteso che la pendenza del giudizio di legittimita'
amministrativa del decreto menzionato e le questioni interpretative insorte
ostacolano l'applicabilita' della disposizione di cui all'art. 18, che prevede
l'adeguamento alle nuove condizioni entro il 31 marzo 2009;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 18 del decreto 16 aprile 2008 «Assicurazione
obbligatoria per gli sportivi», e' prorogato al 31 dicembre 2009.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2009
Il Sottosegretario di Stato
con delega allo sport
Crimi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
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